Domande frequenti sul Diritto d'autore
Cos'è il diritto d'autore?
Quali tipologie di opere sono protette dal diritto d'autore?
Quali opere non sono protette dal diritto d'autore?
Come si applica il diritto d'autore ad un'opera?
Come posso dimostrare di essere l'autore di un'opera originale?
Cos'è il diritto morale dell'autore sull'opera?
Chi è il titolare dei diritti d'autore?
Quanto durano i diritti di utilizzazione economica?
Quanto durano i diritti connessi?
Cos'è esattamente una licenza? In quanto autore, adottando una licenza rinuncio ai miei diritti?
Quali vantaggi comporta ad un autore la sua iscrizione alla Siae?
La legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. In base alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Il diritto d'autore comprende:
a) i diritti morali (diritti al cui esercizio esclusivo non è possibile rinunciare): diritto alla paternità dell'opera, diritto all'integrità dell'opera, diritto al ritiro dell'opera dal commercio;
b) i diritti patrimoniali (diritti al cui esercizio esclusivo è possibile rinunciare): diritto di pubblicare l'opera; diritto di utilizzare economicamente l'opera; diritto di riprodurre l'opera; diritto di trascrivere l'opera; diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera; diritto di comunicare al pubblico l'opera; diritto di distribuire l'opera; diritto di tradurre l'opera; diritto di elaborare l'opera; diritto di pubblicare le opere in raccolta; diritto di modificare l'opera; diritto di noleggiare l'opera; diritto di dare in prestito l'opera; diritto di autorizzare il noleggio dell'opera da parte di terzi; diritto di autorizzare il prestito dell'opera da parte di terzi.
Vi sono poi i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (diritti al cui esercizio esclusivo è possibile rinunciare): diritti del produttore di fonogrammi, diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva, diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, diritti relativi a bozzetti di scene teatrali, diritti relativi alle fotografie, diritti relativi alla corrispondenza epistolare, diritti relativi al ritratto, diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria, altri diritti indicati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
La legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge in particolare le seguenti tipologie di opere:
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;i disegni e le opere dell'architettura;
le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633;
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633;
i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (restano esclusi dalla tutela accordata dalla suddetta legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso);
le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (la tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto);
le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte;
senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non sono protetti dal diritto d'autore i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, italiane o straniere.
Non occorre seguire alcuna formalità amministrativa per ottenere il riconoscimento del diritto d'autore su un'opera. Il diritto d'autore viene applicato automaticamente all'opera stessa all'atto della sua creazione da parte dell'autore, quale particolare espressione del suo lavoro intellettuale.
In Italia, per attestare di essere l'autore originale di un'opera, occorre poterne dimostrare la data di creazione: in sede processuale, viene riconosciuto autore dell'opera chi può dimostrare che la data di creazione della propria opera è antecedente a quella di un altro autore. Per ottenere un documento che attesti che ad una certa data hai creato una certa opera, puoi:
- pubblicarla su un giornale, un libro o una pubblicazione che riporti le indicazioni di luogo, data e stampatore;
- se l'opera è in formato elettronico è possibile pubblicarla su un sito Internet, proprio o di altri, purché mostri la data di pubblicazione. Pro: è un metodo di pubblicazione facile e presenta costi bassi, od è addirittura gratuita; contro: si rivela inutile se il sito viene cancellato, o se nel frattempo l'autore cancella la propria opera dal sito. In Internet prevale l'uso di pseudonimo o nickname: se si vuole attestare la paternità di un'opera è invece consigliabile utilizzare il proprio nome e cognome (inoltre l'uso di un nome e cognome scoraggia la copiatura del testo, fenomeno endemico in Internet, per inserirlo con altro nickname in un altro sito);
- esporla/eseguirla in un luogo pubblico, prendendo nota di possibili testimonianze o conservandone la documentazione (programma, stampati, fotografia, video...);
- depositarla presso un notaio;
- inviare a te stesso un plico sigillato (contenente l'opera) per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno (RR). Contro: il timbro postale garantisce la data di creazione dell'opera soltanto se apposto direttamente all'opera (una soluzione è quella di far coincidere contenuto e contenente, cioè non usare busta, ma piegare il foglio in quattro parti e sigillarne i margini: il timbro verrà apposto direttamente sul foglio; questo metodo sembra, dunque, essere di qualche utilità solo per le opere stampabili su un singolo foglio) e se il plico è confezionato in modo da non poter essere alterato dopo il ricevimento;
- registrare l'opera presso la Siae (http://www.siae.it/). Pro: la Siae gestisce per conto dell'autore la concessione di licenze per l'utilizzazione del repertorio di opere ad essa affidato, la riscossione dei proventi derivanti da tali utilizzazioni e la divisione degli stessi tra gli aventi diritto, dedotte le provvigioni (art. 180 della legge sul diritto di autore); contro: il costo per il deposito dell'opera in Siae (110 euro, da corrispondere ogni 5 anni per il rinnovo);
- se l'opera è stata scritta in formato elettronico, utilizzare "Copyzero" o il servizio gratuito "Copyzero on-line" (http://www.copyzero.org/). Per firmare e marcare più opere contemporaneamente è sufficiente inserirle in un file archivio (esempio: file zip) di massimo 20MB ed apporre firma e marca su quest'ultimo. Il servizio consente di apporre una firma digitale elettronica e di una marca temporale al documento, quindi presentabile in giudizio e con una data certa. Si tratta però di un metodo non molto sperimentato giudizialmente.
Il diritto morale si scompone in specifiche e determinate facoltà:
- il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e, nel caso di opera anonima, di rivelarla;
- il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore;
- secondo alcuni autori, il diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione;
- il diritto di ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali.
I diritti morali sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili.
Alla morte dell'autore il diritto alla paternità e il diritto all'integrità possono essere fatti valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. Ognuno di essi può agire senza il consenso degli altri.
Nel caso di un'opera individuale, il titolare del diritto d'autore (comprensivo dei diritti patrimoniali e dei diritti morali) è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera. Nel caso di opere in collaborazione, i titolari del diritto d'autore sono, in via originaria, i coautori. In seguito, i diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge. Il diritto morale non può essere ceduto e rimarrà per sempre dell'autore o dei coautori.
- Regola generale: 70 anni dalla morte dell'autore.
- Opere in comunione: 70 anni dalla morte dell'ultimo coautore sopravvissuto.
- Opere drammatico musicali, coreografiche e pantonimiche: 70 anni dalla morte dell'ultimo coautore sopravvissuto.
- Opere collettive: 70 anni dalla prima pubblicazione dell'opera come un tutto.
- Opere anonime o pseudonime: 70 anni dalla prima pubblicazione dell'opera.
- Amministrazioni dello Stato: 20 anni dalla prima pubblicazione.
- Opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore: 70 anni dalla morte dell'autore.
- Opere cinematografiche: 70 anni dalla morte dell'ultimo coautore.
- Opere fotografiche: 70 anni dalla morte dell'autore.
Scaduti i diritti di utilizzazione economica, l'opera cade in pubblico dominio.
- Produttori del disco fonografico: 50 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell'opera entro il termine di 50 anni.
- Produttori di opere cinematografiche: 50 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell'opera entro il termine di 50 anni.
- Esercenti la radiodiffusione: 50 anni dalla prima diffusione di una emissione.
- Artisti interpreti ed esecutori: 50 anni dalla esecuzione, recitazione o rappresentazione dell'opera. Se la fissazione dell'esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico entro tale termine, i diritti durano 50 anni prima dalla pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico.
- Opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione al pubblico: 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione.
- Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio: 20 anni dalla prima pubblicazione.
La Siae amministra le opere dei suoi aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un'opera sia corrisposto all'autore e all'editore un adeguato compenso. Se non sei interessato all'aspetto economico o preferisci gestire direttamente i tuoi interessi patrimoniali, l'iscrizione alla Siae non fa al caso tuo. Leggere la FAQ della Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E.
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